Casertana-Lecce, la decisione della Corte d’Appello

Oggi è la giornata della sentenza riguardante il ricorso chiesto dalla Casertana verso la decisione del Giudice Sportivo, che in data 12 febbraio è stato omologato. Il risultato in questione riguardava la partita allo Stadio Pinto di Caserta, cioè l’ 1 a 1 deciso da De Angeis e Surraco. Ripercorriamo quanto accaduto.

La partita si giocò il 30 gennaio, a Caserta. Nel secondo tempo uno dei due guardalinee si erra infortunato e secondo quanto stabilito dal regolamento della Lega Pro, i sostituti sarebbero dovuti essere due tesserati delle rispettive società e non il quarto uomo come avviene in altre categorie. Per nome del Lecce è stato scelto il magazziniere Giovanni Fasano, che era seduto in panchina. Il restante minutaggio della partita è scorso senza l’intervento dei due guardalinee sostituivi. Infatti l’arbitro dell’occasione ha proseguito la sua direzione senza richiedere l’ausilio dei due rappresentanti, ma al contrario affidandosi solo alle sue capacità, rendendo puramente formale la presenza dei due. Al termine della gara la Casertana ha presentato un reclamo ed il 2 febbraio il Giudice Sportivo Pasquale Marino aveva deciso di non omologare il risultato con questa motivazione: preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Casertana avverso l’esito della gara soprassiede ad ogni decisioni in merito. La motivazione del reclamo sta da ricercare nel magazziniere stesso. I falchetti infatti sostenevano che il Lecce aveva trasgredito al regolamento, proponendo Fasano come sostituto del guardalinee, pur non essendo un tesserato della società giallorossa. Per questo motivo, la società ha chiesto la vittoria a tavolino. In seguito ad un comunicato al vetriolo della società di Via Mazzini, (“L’U.S. Lecce, pur ribadendo l’unicità dell’episodio verificatosi sabato scorso e per il quale non ci sono precedenti simili nei campionati professionistici, non ha fatto altro che seguire rigorosamente le indicazioni dell’arbitro Sig. Paolini, il quale pur essendo tenuto da regolamento a reperire altro assistente (anche tramite comunicazioni fonica), ha ritenuto invece di poter continuare a dirigere la gara da solo senza la collaborazione dei guardalinee. In tale ruolo sono stati individuati, a scopo puramente formale, dei soggetti inseriti in distinta, soggetti, che peraltro, non sono stati mai presi in considerazione dall’arbitro nello svolgimento della parte residua della partita. L’iniziativa della società Casertana di avvalersi di cavilli formali per stravolgere il risultato del campo è in contrasto con ogni valore etico dello sport e con il Codice di Giustizia Sportiva, che esclude conseguenze che possano incidere sul risultato sportivo quando vengano eccepite contestazioni puramente formali. Anche il silenzio stampa in cui si è chiusa la Casertana si commenta da solo. Nelle prossime ore, dunque, verrà fatta chiarezza sulla vicenda, ndr), i legali della società salentina hanno improntato la loro linea difensiva, ribattendo proprio sulla posizione del dipendente. Tramite gli organi di stampa, in particolare affidandosi ai colleghi di SoloLecce.it, la società capeggiata dall’avvocato Sticchi-Damiani, ha reso noto il contratto di Fasano, che agli atti risulta essere un dipendente e un tesserato giallorosso. Il 12 febbraio scorso il Giudice Sportivo ha deciso, cos√¨, di procedere in favore del Lecce, cioè dando ragione alla Casertana riguardo alla posizione del magazziniere, ma punendo i giallorossi solo con un’ammenda di 5mila euro, motivando il tutto come errore in buona fede, un errore che comunque non ha influenzato lo svolgimento e il risultato della partita. Ecco, però, che la dirigenza casertana ha presentato un ricorso alla Corte D’Appello perch√© non concorde con la la decisione presa dal Giudice Marino. La discussione è iniziata alle 15:30, ma dopo l’acquisizione degli atti la decisione è stata resa riservata. La sentenza, quindi sarà resa pubblica nei prossimi giorni. Per ora, il Lecce resta ad un punto dalla vetta.

Cristina Mariano