IL GIUDICE SPORTIVO FA VALERE IL RISULTATO DEL CAMPO. BIANCAZZURRI PRONTI ALL’APPELLO?
Alla fine il tanto atteso comunicato del Giudice Sportivo Territoriale è stato pubblicato. Stiamo parlando di quello relativo al ricorso (LEGGI QUI) del Marianella contro la Boys Caivanese. La squadra partenopea si è vista rigettare il ricorso, con il Giudice Sportivo che conferma quindi l’esito della stagione, con la meritata vittoria del campionato sul campo, nel girone B di Promozione.
IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 12/ 4/2025 BOYS CAIVANESE – A.S.D. MARIANELLA
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Marianella relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Boys Caivanese per avere quest’ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore in posizione irregolare, Masi Vincenzo (8.02.2000).
La ricorrente, nello specifico, sosteneva che il calciatore Masi Vincenzo fosse in posizione irregolare per essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 per numero quattro società. Più in particolare, la società ricorrente sosteneva che il calciatore Masi fosse stato tesserato:
^ a seguito del trasferimento dalla società SSDARL Portici 1906 Next generation (già ASD Savoia 1908 SSDARL), a far data dal 22.07.2024, alla società Savoia 1908 FC SSDRL (prima maglia);
^ in data 12.09.2024 veniva tesserato per la società Alma Juventus Fano 1906 SRL (seconda maglia);
^ in data 26.09.2024 veniva tesserato per la società ASD Stasia Calcio1945 (terza maglia);
^ in data 9.01.2025, a seguito della risoluzione del contratto sportivo in essere con la società ASD Stasia Calcio 1945, si tesserava con la società ASD Boys Caivanese, società con la quale partecipava alla gara oggetto di ricorso (quarta maglia).
Pertanto, la ricorrente società Marianella, rappresentava con ricorso che il calciatore Masi Vincenzo fosse stato utilizzato in contrasto con quanto stabilito dalle NOIF così come recentemente novellate alla luce della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021 e del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 232, in vigore dal 1 luglio 2023. Le note integrative prodotte dalla ricorrente, così come le controdeduzioni alle stesse prodotte dalla società resistente, pervenivano fuori termine e pertanto non possono essere valutate.
Esperiti gli opportuni accertamenti, attraverso l’ausilio dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato regionale della Campania FIGC – LND che, per costante giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, lungi dall’essere “mero passacarte”, è Ufficio dotato di propria autonomia ed in grado di effettuare un controllo anche di legittimità sulle operazioni di tesseramento, emergeva la regolarità della posizione del calciatore Masi Vincenzo (8.02.2000).
Più precisamente, attraverso l’analisi dello storico del calciatore Masi Vincenzo (08.02.2000), emergeva quanto segue:
^ il calciatore veniva tesserato per la società ASD AC Savoia 1908 a far data dal 9.01.2023. Detto vincolo di tesseramento, in quanto effettuato in data antecedente al 1 luglio 2023, permane automaticamente in vita fino al 30.06.2025 come stabilito dell’art. 32 delle NOIF – norme transitorie. Detto tesseramento è evidentemente un tesseramento cosiddetto “tecnico” che, avendo finalità diverse dall’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui alle NOIF;
^ in data 22.07.2024 la società Savoia 1908 FC SSDRL tesserava il calciatore Masi (prima maglia);
^ in data 26.09.2024 la società ASD Stasia Calcio1945 tesserava il calciatore Masi (seconda maglia);
^ in data 10.01.2025 la società ASD Boys Caivanese depositava, all’esito di una risoluzione consensuale del contratto del calciatore con la precedente società, il tesseramento del Masi (terza maglia).
Come puntualmente ricostruito dall’Ufficio tesseramento, pertanto, il calciatore Masi Vincenzo, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 vestiva tre maglie nel pieno rispetto della normativa regolamentare e, pertanto, prendeva parte alla partita oggetto di ricorso in posizione regolare.
PQM delibera:
^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Marianella e, per l’effetto, confermare il risultato di 1 – 0 in favore della società Boys Caivanese acquisito sul TDG; rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
I DUBBI DEL MARIANELLA E LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo Territoriale, la società napoletana ha presentato ricorso per la presunta posizione irregolare di Vincenzo Masi, arrivato in gialloverde nel gennaio 2025. Al calciatore era stato imputato il quarto tesseramento in questa stagione.
Ma andiamo per ordine:
- Savoia (22 luglio 2024);
- Alma Juventus Fano (inizio settembre 2024);
- Sant’Anastasia (29 settembre 2024);
- Boys Caivanese (10 gennaio 2025).
Questi i quattro presunti tesseramenti, ma da quel che ci risulta, sul portale della Lega Nazionale Dilettanti solo tre di questi tesseramenti sono stati registrati sul medesimo portale:
Nel comunicato, il Giudice Sportivo non menziona, come lo storico del calciatore, un tesseramento dell’Alma Juventus Fano (squadra ritiratasi dall’Eccellenza marchigiana, ndr), ma lo stesso calciatore appare tra le convocazioni di due partite, quella contro la Maceratese e quella contro il Montegranaro. Proprio la gara contro la Maceratese, infatti, dando uno sguardo al comunicato del Comitato Regionale Marche, quello relativo alle squalifiche, si evince un Vincenzo Masi ammonito e alla sua prima infrazione. (CLICCA QUI PER IL COMUNICATO – CU-n.-44-20242025).
Effettuando una rapida ricerca viene trovato anche un tabellino della gara Maceratese-Alma Fano con Masi in campo fino al 22esimo della ripresa:
Tabellino
MACERATESE-ALMA JUVENTUS FANO 3-0
RETI: Gomis 18′ pt, Albanesi 37′ pt, Cognigni 12′ st
MACERATESE – Gagliardini, Ciattaglia (26′ st Cilla), Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bracciatelli (35′ st Cirulli), Marchionni (9′ st Bongelli), Gomis (15′ st Oses), Cognigni, Albanesi (27′ st Vrioni), Nasic. A disposizione: Sansaro, Cilla, Bongelli, Ruani, Compagnucci, Oses, Borgiani, Cirulli, Vrioni. All: Matteo Possanzini
ALMA JUVENTUS FANO – Wangue, Somma, Allegrucci, Dommarco, Pedinelli, Malshi, Serfilippi (33′ st Acunzo), Masi (22′ st Biagioni), Fofana (19′ st Rastelletti), Ghanam (1′ st Rovinelli), Palladino (1′ st Brunetti). A disposizione: Tommasino, Rovinelli, Brunetti, Mattioli, Rastelletti, Acunzo, Saponaro, Biagioni. All: Antonio Aiello
ARBITRO – Astorino di Bologna (assistenti Tidei di Fermo e Sorrentino di San Benedetto del Tronto)
Che Masi abbia giocato con i marchigiani senza un regolare tesseramento? Questo non possiamo saperlo, ma i dubbi restano. Nel frattempo il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso del Marianella, che sembra però intenzionato a proseguire nella propria battaglia, assistita dall’avvocato Grassani. Insomma, la “partita” potrebbe non essere finita.