Arriva l’ennesima vertenza in casa Nocerina, e stavolta la cifra è davvero importante.
La commissione accordi economici ha reso nota la vertenza di Fabio Mazzeo, che dovrà essere rimborsato di circa 56 mila euro non corrisposti per la scorsa stagione, contrariamente a quanto detto in conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, quando fu detto che Mazzeo era disponibile a non presentare vertenze per non recare danni alla società. Il comunicato ufficiale:
RICORSO SO DEL CALCIATORE Fabio MAZZEO/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910
Il sig. Fabio MAZZEO, nato a Salerno il 24.07.1983 (C.F. MZZFBA83L24H703J), in data 11.10.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla SSD SRL Nocerina Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650) e successivamente con stesso mezzo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell’accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la SSD SRL Nocerina Calcio 1910, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico pluriennale ai sensi dell’art. 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. con scadenza al 30 giugno 2023.
Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso globale lordo annuo di euro 32.000,00, oltre una ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. di euro 52.300,00 netti, da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Il reclamante lamentava che, quantunque avesse adempiuto ai propri obblighi, la società ha, invece, provveduto al versamento del solo importo di euro 26.000,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 58.300,000.
In considerazione di quanto esposto, il reclamante Sig. Fabio MAZZEO ha chiesto la condanna della SSD SRL Nocerina Calcio 1910, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 58.300,00. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che il reclamo fosse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore, con riserva di chiedere l’ammissione di prove testimoniali e l’acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.
La SSD SRL Nocerina Calcio 1910, dal canto suo, ha fatto pervenire alla Commissione Accordi Economici a mezzo PEC del 10.11.2022 ed al difensore del reclamante – stessi mezzo e data – , una nota a firma del “Direttore Generale Nocerina Calcio 1910 SRL”, eccependo in primo luogo l’erroneità della somma richiesta dal Mazzeo, a partire dal fatto che l’accordo prevedeva il versamento dell’importo totale di euro 82.300,00 e non 84.300,00, come risultante dal ricorso introduttivo.
Eccepiva, inoltre, la resistente, di aver corrisposto al giocatore euro 1.000,00 a titolo di acconto il 18.11.2021 e successivamente euro 40.000,00, “così come dichiarato dal precedente Presidente della Società l’Avv. Maiorino il giorno 14.12.2021”, come risultante – afferma – dal documento allegato 3. La cifra sarebbe stata corrisposta in due tranche: una da euro 10.000,00 ed un a euro 30.000,00: con la precisazione che la “la comprovante” il secondo versamento non era in possesso della società a causa della chiusura del conto da parte del precedente Presidente, il quale si sarebbe dichiarato pronto a confermare la circostanza se sentito in qualità di testimone, come la resistente chiede vadi poter fare.
La società, quindi, sosteneva di aver versato al Mazzeo la somma complessiva di euro 56.000,00 e non 26.000,00, per cui lo stesso avrebbe al più diritto ad euro 26.300,00: in considerazione di quanto sopra la resistente ha chiesto alla C.A.E.: a) di convocare a testimoniare il precedente presidente della società Avv. Maiorino; b) dichiarare che la somma eventualmente vantata dal giocatore è pari ad euro 26.300,00 e non 58.300,00.
La difesa del ricorrente provvedeva, quindi, in vista dell’udienza fissata per il 14.12.2022, a far pervenire a mezzo PEC del 05.12.2022 alla C.A.E. ed al difensore della resistente memorie integrative ex art. 28, c. 5, Reg. L.N.D., contestando integralmente il contenuto dell’atto di costituzione di controparte.
Il reclamante ha fatto presente, inoltre, che per errore si è chiesta la condanna della società al pagamento della somma di euro 58.300,00 in luogo di euro 56.300,00. Errore determinato dal fatto che nel ricorso si è indicato erroneamente l’importo fissato con l’accordo economico in euro 32.000,00 in luogo di euro 30.000,00. Precisava, quindi, che detratti gli acconti versati per euro 26.000,00 il residuo debito della società ammontava ad euro 56.300,00.
Rilevava, inoltre, eccependolo, che la resistente, in violazione dell’art. 28, c. 5, del Regolamento L.N.D., ha omesso di inviare al reclamante la documentazione calendata in calce alla nota difensiva, pervenuta solo alla Commissione, con violazione, quindi, del principio del contraddittorio e compromissione del diritto di difesa.
Ancora la difesa del reclamante eccepiva nel merito che comunque la società non ha comunque dimostrato nessun pagamento ulteriore rispetto ai 26.000,00 dichiarati con il ricorso introduttivo, né ha offerto alcuna prova in relazione al dedotto “cambio societario”, circostanza che, a suo dire, avrebbe costituito l’impedimento per reperire le prove del pagamento. Si opponeva, infine, all’ammissione della prova testimoniale, in quanto da ritenersi eccezionale, posto che il procedimento innanzi la C.A.E. si svolge sulla base degli atti ufficiali e dei documenti che, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio.
Ritenendo, comunque, non ammissibile la testimonianza dell’ex presidente della società, avv. Maiorino, in quanto parte in causa e non terzo imparziale. Fermi inolre e comunque i limiti di cui all’art. 2721 c.c..
Concludeva, quindi, per il rigetto delle richieste e delle domande formulate dalla società, in quanto infondate e la condanna della stessa al pagamento in favore del Signor Mazzeo della somma di euro 56.300,00 per le causali di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza tenutasi il 14.12.2022 è comparso il procuratore del Calciatore Mazzeo, confermando le conclusioni di cui al reclamo, salvo la correzione dell’importo richiesto, come detto, in euro 56.300,00. Il procedimento è stato tenuto a decisione.
La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizione dettate dall’art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.
Fermo il contenuto dell’accordo stipulato dalle parti, in ordine al quale – una volta chiarito dal reclamante l’errore materiale in cui era incorso nell’indicare nel reclamo l’importo globale convenuto – non vi sono contestazioni, deve rilevarsi l’inammissibilità della costituzione della SSD SRL Nocerina Calcio 1910, così come disposto dall’art. 25 bis, c. 5, del Regolamento L.N.D.. La norma, infatti, prevede che “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio.”. Ebbene, risulta dagli atti che la società non ha provveduto ad inviare al ricorrente i documenti indicati quali allegati alla memoria di costituzione. La conseguenza non potrà, quindi, essere altra che quella – espressamente prevista dalla norma – della inammissibilità della costituzione.
In ogni caso nessun effetto differente potrebbe conseguire seppur si volesse entrare nel merito della questione, poiché, come rilevato dallo stesso ricorrente, nessuna prova è stata offerta dei dedotti versamenti in più da parte della società rispetto a quelli indicati dal ricorrente.
In tale stato di cose, pertanto, come detto sopra, deve ritenersi provata la pretesa del reclamante Sig. Fabio Mazzeo in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND e la società resistente tenuta al versamento dell’importo residuo di euro 56.300,00.
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara dovuta dalla SSD SRL Nocerina Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Signor Fabio Mazzeo, nato a Salerno il 24.07.1983 (C.F. MZZFBA83L24H703J), la somma di euro 56.300,00 (cinquantaseimilatrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Fabio MAZZEO del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla SSD SRL Nocerina Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al Dipartimento Interregionale, termini dell’avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.