Genoa. Multa di 7.000 euro per il club ligure

La società del presidente Preziosi ha rimediato una multa di 7000 euro poich√© durante la gara della settimana scorsa, (Genoa-Lazio 2-2) un pacchetto di caramelle lanciato da un tifoso ha colpito l’arbitro Maresca. Dopo ciò, il club ligure come se non bastasse, ha incassato anche un’altra multa (2500‚Ǩ) per via dei raccattapalle, i quali negli ultimi dieci minuti, hanno rallentato la ripresa del gioco nel match Genoa-Lazio.

Il giudice sportivo ha ufficializzato con un comunicato le sanzioni al Genoa e non solo: “Ammenda di ‚Ǩ 7.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 47¬∞ del secondo tempo, lanciato un pacchetto di caramelle in direzione dell’Arbitro, colpendolo, senza apparenti conseguenze; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di ‚Ǩ 2.500,00 : alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco”.

Infatti, oltre al Genoa, il giudice sportivo ha punito anche Inter, Palermo e Milan, per i seguenti motivi: “Ammenda di ‚Ǩ 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 2¬∞ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica da 1,5 litri, tappata e parzialmente piena d’acqua che cadeva a distanza ravvicinata da un Arbitro addizionale, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di ‚Ǩ 5.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni oggetti non di grandi dimensioni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di ‚Ǩ 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 21¬∞ del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni petardi che causavano l’interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Nunzio Marrazzo