Casertana. Caso chiuso. La Corte d’Appello dà ragione al Lecce

Si chiude la questione tra Casertana e Lecce, questione riguardante l’impiego del magazziniere del Lecce Giovanni Fasano come sostituto del guardalinee proprio in occasione dell’incontro al vertice tra le due squadre. La vicenza è stata ricordata nei giorni scorsi nel nostro articolo Casertana-Lecce. la decisione della Corte D’Appello, quando, a Roma si era riunita la Corta d’Appello per decidere in merito al ricorso della società campana, nel quale richiedeva la vittoria a tavolino, non essendo, a detta sua, Fasano un tesserato giallorosso. In quell’occasione, però, la II Sezione aveva deciso di riservare la sentenza, che è stata resa pubblica oggi. Da quanto emerge, il ricorso è stato respinto, omologando cos√¨ il risultato ottenuto sul campo (1-1, ndr) e la sanzione nei confronti del Lecce è stata annullata, in quanto come dimostrato dal contratto del dipendente, Fasano risulta a tutti gli effetti un tesserato del club giallorosso. La sanzione era stata inflitta dalla Corte di Primo Grado.

Ecco quanto ha reso pubblico la Casertana.

Nella giornata di oggi la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha diffuso il dispositivo del ricorso presentato dalla Casertana F.C. relativo alla sfida Casertana-Lecce dello scorso 30 gennaio.

Questa il comunicato diramato dalla Corte Sportiva d’Appello:

CORTE SPORTIVA D’APPELLO IIa SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

  1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

2.RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ‚Ǩ 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ‚Äì Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

La C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dalla società F.C. Casertana S.r.l di Caserta e dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce:

-respinge quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologa il risultato acquisito sul campo;

-accoglie il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. annullando la sanzione dell’ammenda. Dispone addebitarsi la tassa recl amo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.

Il Caso, quindi, ora è definitivamente chiuso.

Cristina Mariano